Statuti
1. NOME E SEDE
PAFS Vallemaggia, 6677 Moghegno.
2. FINALITÀ E SCOPO
Sotto la denominazione PAFS Vallemaggia viene costituita un'associazione senza scopo di lucro ai sensi degli articoli 60 e segg. del Codice Civile Svizzero, un’associazione apartitica e aconfessionale a fini di benessere psicofisico.
L’obbiettivo dell’associazione è la promozione dell’attività fisica e della salute all’interno dei comuni della Vallemaggia usufruendo della professionalità e del materiale della ValMoving training center Sagl.
La PAFS VALLEMAGGIA proporrà mensilmente, in tutta la Vallemaggia, eventi con lo scopo di promuovere il movimento e la salute, rivolti alla popolazione Valmaggese sportiva o sedentaria, anziana o giovane.
Con la collaborazione dei professionisti dell’azienda ValMoving training center Sagl e non solo, si potrà aiutare le associazioni sportive con formazioni, eventi e allenamenti rivolti agli allenatori o agli atleti. Cercando di promuovere non solo la salute ma un miglioramento della performance sportiva con ragionamenti pratici e scientifici: prevenzione degli infortuni, alimentazione sportiva, recupero attivo e periodizazzione degli allenamenti.
Gli incassi saranno utilizzati per i salari dei professionisti ingaggiati, per l’utilizzo del materiale e per sostenere le aziende del settore all’interno della ValleMaggia, fortemente penalizzate durante la pandemia di COVID 2020 e 2021.
3. MEZZI
Per il perseguimento delle sue finalità, l'associazione dispone dei seguenti mezzi:
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contributi sociali: I soci potranno partecipare gratuitamente a tutti gli eventi organizzati. I non soci potranno parteciparvi con una tassa d’iscrizione.
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proventi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni
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sovvenzioni
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proventi derivanti da accordi di prestazioni
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donazioni e sussidi di ogni genere
I contributi sociali sono fissati annualmente nell'ambito dell'Assemblea dei soci. I soci attivi versano un contributo superiore rispetto ai soci passivi. I soci onorari e i membri del Comitato in carica sono esentati dal versamento del contributo.
4. SOCI - ADESIONE
Ogni persona fisica e giuridica interessata alle finalità dell'associazione può diventare socio.
Le persone fisiche che si avvalgono delle offerte e delle strutture dell'associazione sono soci attivi con diritto di voto.
Le persone fisiche o giuridiche che sostengono l'associazione finanziariamente o idealmente possono essere soci passivi con diritto di voto.
Su proposta del Comitato, l'Assemblea dei soci può concedere lo status di soci onorari alle persone che si sono adoperate in maniera particolarmente significativa a favore dell’associazione.
I soci benefattori con diritto di voto versano un contributo annuale almeno pari a quello dei soci attivi.
Le richieste d'adesione vanno inoltrate al Comitato che decide in merito all’ammissione.
5. CESSAZIONE DELL'ADESIONE
L'adesione cessa:
- nel caso delle persone fisiche mediante dimissioni, esclusione o decesso.
- nel caso delle persone giuridiche mediante dimissioni, esclusione o scioglimento della
persona giuridica.
6. DIMISSIONI ED ESCLUSIONE
Le dimissioni sono possibili alla fine dell'anno. La lettera di dimissioni deve essere inviata per iscritto al Comitato con un preavviso di almeno 4 settimane prima dell'Assemblea dei soci ordinaria. Per l'anno iniziato va versato l'intero contributo sociale.
Un socio può essere escluso dall'associazione in qualsiasi momento a causa di un comportamento contrario agli scopi dell’associazione.
7. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
a) Assemblea dei soci
b) Comitato
c) Ufficio di revisione
8. L'ASSEMBLEA DEI SOCI
L'organo supremo dell'associazione è l'Assemblea dei soci. Un'Assemblea dei soci ordinaria ha luogo annualmente nel periodo di ottobre.
I soci vengono convocati per iscritto all'Assemblea con un preavviso di 1 mese, con allegato l'ordine del giorno. Sono valide anche le convocazioni via e-mail.
Le istanze all'attenzione dell'Assemblea dei soci vanno inoltrate per iscritto al Comitato entro 7 giorni dalla data dell'assemblea.
Il Comitato o 1/5 dei soci possono chiedere in qualsiasi momento la convocazione di un'Assemblea dei soci straordinaria, indicandone lo scopo. L'assemblea deve avere luogo entro 4 settimane dalla ricezione della richiesta.
L'Assemblea dei soci è l'organo supremo dell'associazione. Ha i seguenti compiti inalienabili e le seguenti competenze:
a) Approvazione del verbale della precedente Assemblea dei soci
b) Approvazione del rapporto annuale del Comitato
c) Accettazione del rapporto di revisione e approvazione del rendiconto annuale
d) Discarico al Comitato
e) Elezione del presidente e degli altri membri del Comitato, nonché dell’organo di controllo
f) Determinazione dei contributi sociali
g) Approvazione del budget annuale
h) Presa di conoscenza del programma delle attività
i) Deliberazione sulle istanze del Comitato e dei soci
j) Modifica dello statuto
k) Decisione in merito all'esclusione di soci
l) Deliberazione sullo scioglimento dell'associazione e l'impiego del ricavato di liquidazione
Ogni Assemblea dei soci regolarmente convocata ha la facoltà di decidere, indipendentemente dal numero dei soci presenti. Con una votazione a maggioranza assoluta. La modifica dello statuto richiede l'approvazione di una maggioranza di 2/3 dei voti espressi. Le decisioni prese devono essere messe a verbale.
9. IL COMITATO
Il Comitato dirige l'Associazione per l’attività operativa. È competente per tutte le questioni per le quali la competenza dell'Assemblea Generale non è riservata ed in tutte quelle che quest'ultima ha delegato al Comitato.
Esso rappresenta l'Associazione nei confronti di terzi.
Il Comitato è composto da almeno 3 soci attivi eletti dall’Assemblea Generale.
10. L'UFFICIO DI REVISIONE
L'Assemblea dei soci nomina 2 revisori dei conti o una persona giuridica, che controllano la contabilità ed eseguono almeno una volta all'anno un controllo casuale.
L'Ufficio di revisione riferisce e propone al Comitato, all'attenzione dell'Assemblea dei soci.
Rimane in carica 1 anno. Può essere rieletto.
11. DIRITTO DI FIRMA
Il Comitato stabilisce gli aventi diritto di firma al proprio interno.
12. RESPONSABILITÀ
Per i debiti dell'associazione risponde solo il patrimonio dell'associazione. È esclusa la responsabilità personale dei soci.
13. SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell'associazione può essere pronunciato con una decisione presa nell'ambito di un'Assemblea dei soci ordinaria o straordinaria e con la maggioranza del 3/4 dei soci, se sono presenti almeno 50% dei soci.
Se la partecipazione all'assemblea dei soci è inferiore al 50%, una seconda assemblea deve avere luogo entro un mese. Nell'ambito di questa seconda assemblea, l'associazione può essere sciolta anche con la maggioranza semplice, se il numero dei soci presenti è inferiore ai tre quarti.
Con lo scioglimento dell'associazione il patrimonio dell'associazione va a un'organizzazione esente da imposta, che persegue finalità identiche o simili. È esclusa la distribuzione del patrimonio tra i soci.
14. ENTRATA IN VIGORE
Il presente statuto è stato accettato nell'ambito dell'assemblea costitutiva del 22.04.2022 ed è entrato in vigore in questa data.